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Sez. 3, Sentenza n. 3177 del 18/01/1984 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163577 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE CON SOLI PILASTRI - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA (ART. 2 LETT. C) D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163577-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE CON SOLI PILASTRI - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA (ART. 2 LETT. C) D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia, nel caso di costruzione eretta nelle sole strutture portanti (pilastri), priva di mura perimetrali e di copertura, si devono intendere come volumi illegittimamente realizzati quelli che risultano tecnicamente impegnati in relazione all'area edificata ed alle altezze della struttura in corso di erezione, trattandosi di spazi che nel loro insieme attuano già una illegittima trasformazione morfologica del territorio e vanno perciò computati ai fini della commisurazione oggettiva dell'illecito e dei suoi effetti penali. (Conf mass n 149521; (Conf mass n 159440; (Conf mass n 160415).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)