Sez. 1, Sentenza n. 21574 del 06/10/2006 (Rv. 594012 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Associazione - Clausola statutaria relativa ai poteri di rappresentanza in giudizio del Presidente - Previsione della necessità di una delibera autorizzativa dell'organo collegiale - Mancanza originaria di una tale autorizzazione - Conseguenze - Rilevanza dell'autorizzazione quale mera condizione di efficacia degli atti processuali compiuti dal Presidente - Conseguenze - Sopravvento della delibera - Anche in relazione al giudizio di cassazione - Rilevanza - Efficacia retroattiva - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
La delibera dell'organo collettivo di un'associazione, richiesta per patto statutario, affinché il presidente dell'ente, cui per legge compete la "legitimatio ad processum", possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere, la quale può intervenire, con effetti retroattivi, anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio (e perciò anche in relazione alla fase del giudizio di cassazione) senza che si rendano quindi rilevanti eventuali preclusioni determinate dallo svolgimento del processo, salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato (nella fattispecie il verbale del consiglio di amministrazione del consorzio ricorrente, attestante la volontà di ratificare gli atti posti in essere dal presidente dell'ente, era stato stato depositato, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., nel giudizio di cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)