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Sez. 1, Sentenza n. 8426 del 25/08/1998 (Rv. 518347 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Associazione - Clausola statutaria relativa ai poteri di rappresentanza in giudizio del Presidente - Previsione della necessità di una delibera autorizzativa dell'organo collegiale - Mancanza originaria di una tale autorizzazione - Conseguenze - Rilevanza dell'autorizzazione quale mera condizione di efficacia degli atti processuali compiuti dal Presidente - Conseguenze - Sopravvento successivo della delibera - Anche in relazione al giudizio di Cassazione -Rilevanza - Efficacia retroattiva - Limiti.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518347-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

La delibera dell'organo collettivo di un'associazione, richiesta per patto statutario, affinché il presidente dell'associazione stessa (o altro analogo organo), cui per legge compete la " legitimatio ad processum", possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere, la quale può intervenire, con effetti retroattivi, anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio (e perciò anche in relazione alla fase del giudizio di cassazione) senza che si rendano quindi rilevanti eventuali preclusioni determinate dallo svolgimento del processo, salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)