Sez. U, Sentenza n. 772 del 13/11/1999 (Rv. 531092 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Cooperativa edilizia - Delibera autorizzativa dell'organo collegiale - Necessità prevista a termini statutari - Atti compiuti dal presidente in mancanza (originaria) della delibera - Conseguenze - Validità degli atti - Condizioni - Delibera intervenuta successivamente alla proposizione del giudizio - Efficacia (retroattiva) sanante - Sussistenza - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
La delibera dell'organo collegiale di una Cooperativa edilizia, richiesta dallo statuto ai fini della validità degli atti processuali compiuti dal suo presidente (organo cui spetta la "legitimatio ad processum"), concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce condizione di efficacia degli atti posti in essere nel corso delle varie fasi del giudizio. Essa può, pertanto, intervenire, con efficacia retroattiva, anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio stesso (e, perciò, anche in relazione alla fase del procedimento di Cassazione), salvo che, sul punto, non si sia formato il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)