diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3243 del 31/01/1980 Ud. (dep. 08/03/1980) Rv. 144590 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1980-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144590-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI APPELLO.*

La rinnovazione del dibattimento nel giudizio d'appello e un istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralita del secondo grado (art 518 cod proc pen), nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi ai primi giudici. Percio la legge, ben lungi dal riconoscere carattere di obbligatorieta, o anche solo di discrezionalita incondizionata all'Esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione, vincola e subordina tale potere, nel suo concreto Esercizio, ad una condizione rigorosa, a quella cioe che il giudice ritenga contro la predetta presunzione di completezza della istruttoria, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti (caso di applicazione particolare del principio generale cosiddetto della economia della prova, che non tollera attivita superflua, e del quale si riscontrano altre applicazioni negli artt 299, 457, 469 e 455 cod proc pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 299, Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 457, Cod. Proc. Pen. art. 469, Cod. Proc. Pen. art. 518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)