Sez. 5, Sentenza n. 19638 del 06/04/2011 Ud. (dep. 18/05/2011) Rv. 250193 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riconoscimento fotografico effettuato dal teste con le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatto nella fase delle indagini preliminari - Legittimità - Ragioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono, essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)