Sez. 2, Sentenza n. 734 del 22/11/1994 Ud. (dep. 23/01/1995) Rv. 200338 - 01
Prove - Disposizioni generali - Prove non disciplinate dalla legge | Individuazione fotografica - È tale - Assunzione - Limiti.
Prove - Disposizioni generali - Prove non disciplinate dalla legge
L'"individuazione fotografica" costituisce prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della "ricognizione", e legittimamente può essere assunta, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)