Sez. 6, Sentenza n. 2662 del 08/11/1995 Ud. (dep. 13/03/1996) Rv. 204515 - 01
Prove - Disposizioni generali - PRove non disciplinate dalla legge | Riconoscimenti informali dell'imputato - Carattere di accertamento di fatto - Sussistenza - Utilizzabilità nel giudizio - Sussistenza - Certezza della prova: dipende dall'attendibilità dell'autore dell'identificazione.
Prove - Disposizioni generali - PRove non disciplinate dalla legge
I riconoscimenti fotografici - non regolati dal cod. proc. pen. - che siano stati effettuati in sede di indagini di polizia giudiziaria, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sè, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato e/o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)