Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 27/10/1997 Ud. (dep. 05/11/1997) Rv. 208937 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Attività integrativa di indagine del P.M. svolta dopo l'esposizione introduttiva e le richieste di prova ex art.493 comma primo cod.proc.pen. - Utilizzabilità ai fini della deliberazione - Condizioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE
In tema di attività integrativa di indagine - che l'art.430 cod.proc.pen. consente di compiere al pubblico ministero anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio - non vi è ragione di escludere dal novero delle fonti probatorie utilizzabili ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art.526 cod.proc.pen., quell'attività integrativa di indagine del P.M. che, pur esperita dopo l'esposizione introduttiva e le richieste di prova ex art.493 comma primo cod.proc.pen., abbia comunque superato il vaglio giurisdizionale di ammissibilità della richiesta di prova e sia stata ritualmente inserita nel fascicolo del P.M.: al contenuto di questo le parti possono infatti legittimamente attingere in posizione di parità, prima per contestare al dichiarante, ammesso dal giudice a deporre, le dichiarazioni precedentemente rese e poi per consentirne eventualmente la lettura e l'utilizzazione ai fini della decisione, nei casi e con i limiti tassativamente previsti dagli artt.500 e 503 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 433, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 433, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)