Sez. 1, Sentenza n. 28245 del 20/12/2005 (Rv. 585874 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Cartella esattoriale - Opposizione - Natura di rimedio tipico - Effetti - Termine di proposizione - Art.22 legge n.689 del 1981. - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale non integra gli estremi del "rimedio atipico", ma si identifica con lo specifico rimedio predisposto dagli artt.22 e 23 della legge n.689 del 1981, del quale condivide natura e struttura, distinguendosene soltanto sotto il profilo dell'atto al quale il ricorso si collega. Ne consegue che anche nel caso in cui l'opposizione venga esperita in via di recupero - nell'ipotesi in cui l'interessato deduca vizi di notificazione del provvedimento irrogativo della sanzione - essa è sottoposta al termine di proposizione di trenta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)