Sez. 1, Sentenza n. 10924 del 08/08/2001 (Rv. 548869 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Iscrizione a ruolo in assenza di notifica del verbale di accertamento dell'infrazione - Opposizione - Disciplina ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Sentenza - Immediata lettura del dispositivo in udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, la formazione del ruolo in assenza di regolare contestazione o notificazione del verbale di accertamento comporta la proponibilità del rimedio della opposizione secondo le regole processuali di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981. Ne consegue l'obbligo, in tali casi, della immediata lettura in udienza del dispositivo della sentenza che decide sulla opposizione, la cui inosservanza determina la nullità della decisione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 6892 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)