Sez. 3, Sentenza n. 2369 del 03/03/2000 (Rv. 534534 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Cartelle esattoriali - Opposizione - Natura di rimedio atipico - Esclusione - Identificazione con il rimedio di cui agli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 - Necessità - Conseguenze in tema di competenza e di termini.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa non integra gli estremi del "rimedio atipico", ma si identifica con lo specifico rimedio predisposto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, del quale condivide natura e struttura, distinguendosene soltanto sotto il profilo dell'atto al quale il reclamo si ricollega (non l'ordinanza - ingiunzione ma, in sua mancanza, il primo atto successivo che manifesti la pretesa impositiva). Ne consegue che, per l'opposizione così esperita in via di recupero - nel caso in cui il destinatario abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione - valgono le regole del procedimento di cui ai citati artt. 22 e 23, e cioè le norme concernenti la competenza del pretore (ora giudice unico) del luogo della violazione, il rito da osservare per l'introduzione e lo svolgimento del giudizio, il termine per proporre l'opposizione stessa (pari a trenta giorni dalla notificazione del provvedimento), l'instaurazione del contraddittorio (individuandosi il legittimo contraddittore nell'autorità titolare della pretesa contestata nel suo fondamento), l'oggetto del giudizio (consistente nell'accertamento della responsabilità dell'opponente e, quindi, della fondatezza della pretesa).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)