Sez. 1, Sentenza n. 10270 del 04/08/2000 (Rv. 539200 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Cartelle esattoriali - Opposizione - Applicazione della disciplina ex artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 - Necessità - Conseguenze in tema di mancata lettura del dispositivo in udienza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
L'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa non integra un rimedio atipico, ma si identifica con lo specifico rimedio previsto dagli artt.22 e 23 legge n.689 del 1981, del quale condivide pertanto la natura, la struttura e la disciplina; ne consegue che, anche nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa, la sentenza deve essere pronunciata, a norma dell'art.23 legge n. 689 citata, con immediata lettura del dispositivo e che, in mancanza, deve ritenersi la nullità della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)