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Sez. L, Sentenza n. 3520 del 09/04/1987 (Rv. 452507 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - ESTREMI - RIFERIMENTO AL LAVORO SPECIFICO ABITUALMENTE SVOLTO DALL'INFORTUNATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452507-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - ESTREMI - RIFERIMENTO AL LAVORO SPECIFICO ABITUALMENTE SVOLTO DALL'INFORTUNATO - ESCLUSIONE.*

L'art. 74, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - nel precisare che deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro - si riferisce, ad un qualsiasi lavoro, genericamente inteso, e non già al lavoro cosiddetto specifico, abitualmente svolto dall'infortunato, così come l'annessa tabella (allegato n. 13) delle percentuali di Invalidità, che, in riferimento alle ipotesi specificatamente previste, valuta la percentuale di Invalidità permanente in modo identico per tutti gli infortunati, prescindendo dal diverso valore che le lesioni assumono in relazione all'attività concretamente esercitata. (Conf 5138/86, mass n 423042; (Conf 5218/85, mass n 442515; (Conf 4129/84, mass n 486083; (Conf 1486/82, mass n 419304).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)