Sez. L, Sentenza n. 308 del 20/01/1977 (Rv. 383845 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - MIGLIORAMENTO SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - DIRITTO ALLA PENSIONE - PERSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - MIGLIORAMENTO SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - DIRITTO ALLA PENSIONE - PERSISTENZA.*
Dal principio secondo il quale il giudice, adito per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, deve tener conto di ogni aggravamento delle malattie denunciate, ancorche insorto dopo la presentazione della domanda, non puo farsi derivare il principio opposto, secondo cui, cioe, il giudice dovrebbe tener conto anche degli eventi di miglioramento, non previsti ne prevedibili al momento della domanda in rapporto alle ordinarie cure mediche, e intervenuti nelle more del giudizio; giacche, se corrisponde a criteri di giustizia e di opportunita processuale il riconoscimento del diritto alla pensione quando il grado di invalidita richiesto dalla legge, insussistente al momento della domanda, venga raggiunto nel corso del processo, e invece ingiusto ed illogico disconoscere tale diritto, eventualmente sorto al momento della domanda, solo perche il grado di invalidita sia venuto meno successivamente.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)