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Sez. L, Sentenza n. 642 del 02/02/1989 (Rv. 461714 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO DI MALATTIA "PERMANENTE" AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ED ACCERTAMENTO DELLA GUARIGIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE NEL LIMITE TEMPORALE CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461714-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO DI MALATTIA "PERMANENTE" AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ED ACCERTAMENTO DELLA GUARIGIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE NEL LIMITE TEMPORALE CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA.*

In tema di pensione di Invalidità, qualora il giudice accerti che nel corso del giudizio si è verificata la guarigione dello assicurato ma che, al momento della proposizione della domanda di pensione, l'assicurato stesso era affetto da una malattia con caratteri definibili, con un giudizio di prevedibilità ex post, come permanenti, ossia come incerti nella durata e nella possibilità di guarigione (e non necessariamente come indicativi di un'insanabilità assoluta), egli deve riconoscere il diritto a pensione entro il limite temporale di cessazione della malattia. (V 3194/87, mass n 452262; (V 1716/87, mass n 451101; (V 308/77, mass n 383845; (Conf 3865/78, mass n 393495).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)