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Sez. 6 - , Sentenza n. 41997 del 24/09/2019 Cc. (dep. 11/10/2019) Rv. 277205 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Cognizione del giudice dell'appello cautelare - Principio devolutivo - Operatività – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277205-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. (Fattispecie in cui, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, il tribunale concedeva la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, anziché quella custodiale richiesta, previa riqualificazione dei reati in addebito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)