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Sez. 6, Sentenza n. 8691 del 14/11/2017 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272215 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello cautelare - Controllo sulla legittimità del provvedimento - Operatività del principio devolutivo - Esclusione - Fattispecie relativa all'omessa notifica dell'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva alla persona uffesa, ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272215-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice sulla legittimità del provvedimento prescinde totalmente dal principio devolutivo, fissato in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva, applicata in un procedimento per delitto commesso con violenza alla persona, per omessa notifica dell'istanza alla persona offesa, ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un vizio deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)