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Sez. 3, Sentenza n. 15256 del 13/01/2023 Cc. (dep. 12/04/2023) Rv. 284462 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello avverso il rigetto di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - Effetto devolutivo - Sussistenza - Poteri istruttori del tribunale del riesame - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284462-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)