Sez. L, Sentenza n. 5222 del 26/08/1986 (Rv. 447816 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - DISTINZIONE - CONTROLLO DEI SUPERIORI GERARCHICI - ESTENSIONE E MODALITÀ RISPETTIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - DISTINZIONE - CONTROLLO DEI SUPERIORI GERARCHICI - ESTENSIONE E MODALITÀ RISPETTIVE.*
Ai fini della Determinazione della qualifica spettante al lavoratore, il criterio distintivo delle mansioni di concetto da quelle d'ordine risiede nell'iniziativa, nella discrezionalità e nell'indirizzo personale che sono propri delle prime e non già delle seconde. In entrambi i casi l'attività di lavoro resta soggetta al controllo dei superiori gerarchici, ma l'estensione e le modalità di tale controllo sono diverse, perché nel caso di mansioni di concetto, ove sussiste una certa discrezionalità del lavoratore nel relativo espletamento, il controllo non può che esplicarsi sui risultati dell'attività lavorativa, mentre - ove tale discrezionalità manchi in ipotesi di mansioni d'ordine - esso può investire anche le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. (V 1496/85, mass n 439499; (V 182/85, mass n 438403).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)