Sez. L, Sentenza n. 6399 del 22/07/1987 (Rv. 454679 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - CONTROVERSIE IN TEMA DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DELLA AZIENDA DELL'APPALTANTE - ESAME COMPARATIVO DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE E DI QUELLI DELL'APPALTANTE - RICHIESTA DELLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - CONTROVERSIE IN TEMA DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DELLA AZIENDA DELL'APPALTANTE - ESAME COMPARATIVO DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE E DI QUELLI DELL'APPALTANTE - RICHIESTA DELLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro il giudice deve, in limine litis, chiarire con il libero interrogatorio delle parti i termini della controversia ed ha la facoltà di indicare eventuali irregolarità di Atti o documenti nonché di ammettere mezzi di prova d'ufficio sopperendo alla lacunosa iniziativa delle parti, ove della sussistenza di tali mezzi possa avere cognizione ex actis. Pertanto, in ipotesi di appalto di opere o servizi da eseguirsi all'interno dell'azienda dell'appaltante (art. 3 legge 23 ottobre 1960 n. 1369), ove il dipendente dell'appaltatore rivendichi il trattamento economico riconosciuto dall'appaltante ai suoi dipendenti, il giudice del merito deve, anche a mezzo di consulenza tecnica, effettuare l'esame comparativo (prescritto dall'art. 3 cit.) dei trattamenti retributivi dei dipendenti dell'appaltatore e di quelli dell'appaltante, anche se manca un'espressa richiesta delle parti in tal senso. (V 1616/86, mass n 444986).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)