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Sez. 3, Sentenza n. 1616 del 10/03/1986 (Rv. 444986 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE D'UFFICIO RICHIESTA DALLA PARTE - NATURA DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONI SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444986-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE D'UFFICIO RICHIESTA DALLA PARTE - NATURA DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONI SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*

Nel rito del lavoro, il potere conferito al giudice dal secondo comma dell'art. 421 cod. proc. civ. di disporre d'ufficio le prove richieste, ancorché irritualmente, dalla parte, ha natura discrezionale, ed il suo mancato Esercizio non è sindacabile in Sede di legittimità, anche quando manchi una espressa motivazione sul punto, dovendosi credere che il giudice stesso abbia reputato, in maniera implicita, la sufficienza degli elementi probatori già acquisiti. (V 4882/78, mass n 394595; (V 3354/81, mass n 413930).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)