Sez. L, Sentenza n. 7361 del 12/07/1999 (Rv. 528539 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti di opere o servizi - Dipendente dell'appaltatore agente in giudizio per differenze retributive ex art. 3 legge n. 1369/1960 - Prova della sussistenza di un miglior trattamento economico a favore dei dipendenti dell'appaltatore - Onere relativo gravante sul lavoratore agente in giudizio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di appalto di opere o servizi, il dipendente dell'appaltatore che rivendichi in giudizio differenze retributive ai sensi dell'art. 3 legge n. 1369 del 1960 (norma prevedente che ai dipendenti dell'appaltatore compete il medesimo trattamento economico spettante ai dipendenti dell'appaltante) deve provare la sussistenza di un miglior trattamento economico, a parità di mansioni, a favore dei lavoratori dell'impresa appaltante.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)