Sez. L, Sentenza n. 670 del 24/01/1991 (Rv. 470636 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Ricorso alla cassa e scelta dei lavoratori da sospendere - Poteri del datore di lavoro - Intervento del sindacato - Portata - Scelta dei lavoratori - Limiti interni e limiti esterni - Inosservanza - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
La previsione, da parte dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), dell'intervento del sindacato ai fini della verifica delle cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile di esse nonché del numero dei lavoratori interessati, non esclude l'originarietà e l'unilateralità del potere dello imprenditore in tema di ricorso alla cassa integrazione e di scelta dei lavoratori da sospendere, configurandosi le intese raggiunte con i sindacati (i quali non possono disporre delle posizioni individuali dei lavoratori) come autolimitazioni di detto potere. In particolare, in tema di scelta dei lavoratori da porre in C.I.G., il potere dell'imprenditore - esclusa l'applicabilità sia dei criteri di scelta stabiliti dagli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi sia, in quanto non previsti dalla legge o da eventuali accordi, del criterio di rotazione - deve esercitarsi nel rispetto di limiti interni, i quali (comprensivi delle eventuali autolimitazioni suindicate) implicano che i lavoratori da sospendere debbono essere scelti secondo criteri obiettivi, razionali e coerenti con le finalità specifiche della C.I.G., nonché nel rispetto di limiti esterni, quali il divieto di discriminazione ex art. 15 della legge n. 300 del 1970 o per motivi politici o religiosi o per ragioni di età, sesso, invalidità o riduzione di capacità lavorativa, oltre che nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.); mentre la violazione di tali obblighi ed il difetto di razionalità della scelta coerente con la causa integrabile (la quale deve essere provata dal datore di lavoro) comportano l'annullabilità della sospensione ed effetti solo risarcitori, il carattere discriminatorio della sospensione medesima (il quale deve essere provato dal lavoratore) ne comporta la nullità, con effetti ripristinatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)