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Sez. 1, Sentenza n. 48686 del 29/09/2015 Cc. (dep. 09/12/2015) Rv. 265665 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personali - Reato di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Misura ripristinata dopo un periodo di sospensione per detenzione del sottoposto - Configurazione del reato - Condizioni - Verifica della sussistenza di un nuovo giudizio sulla pericolosità sociale del sottoposto da parte del giudice di prevenzione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265665-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In materia di misura di prevenzione personale, la cui esecuzione sia rimasta sospesa nel tempo di detenzione del destinatario, ai fini della configurazione del reato di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione, punito all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il giudice, anche in fase cautelare, deve verificare se il giudice della prevenzione competente abbia compiuto una valutazione di attualità della pericolosità sociale del sottoposto, che costituisce il presupposto di legittimità dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione rimasto sospeso, come tale incidente sul rilievo penale delle violazioni contestate. (Fattispecie nella quale la Corte annullava con rinvio il provvedimento di conferma dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, nel quale il Tribunale del riesame si era limitato ad affermare la propria incompetenza a valutare l'attualità della pericolosità sociale dell'indagato, senza, peraltro, verificare se detta valutazione fosse stata effettuata, dopo il periodo di sospensione, dal giudice della prevenzione, che quindici anni prima aveva emesso la misura violata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)