Sez. 1, Sentenza n. 22547 del 08/01/2015 Ud. (dep. 28/05/2015) Rv. 263575 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Misure di prevenzione personali - Interruzione a seguito di misura cautelare o espiazione di pena - Ripresa dell'efficacia della misura - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In materia di misure di prevenzione personali, nell'ipotesi in cui, successivamente all'adozione della misura, il sottoposto venga assoggettato a detenzione in carcere, a un diverso titolo cautelare o a espiazione di pena per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, l'efficacia della misura stessa deve considerarsi sospesa fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del soggetto interessato dalla esperienza carceraria patita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)