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Sez. L, Sentenza n. 6313 del 11/07/1997 (Rv. 505911 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese in attività prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Applicabilità della normativa previgente - Provvedimento di inquadramento interveniente successivamente all'entrata in vigore della predetta legge o pendenza di procedimento amministrativo o giurisdizionale volto all'esatto inquadramento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505911-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali, i criteri dettati dall'art. 49 legge n. 88 del 1989 non si applicano ad attività iniziate prima dell'entrata in vigore della legge predetta, attesa l'ultrattività, nei loro confronti, della normativa previgente. Rispetto a dette attività, i criteri relativi alla precedente disciplina vanno applicati anche se il provvedimento di inquadramento da parte dell'ente previdenziale intervenga dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 citata, e anche se siano ancora pendenti o non siano ancora stati instaurati procedimenti amministrativi o giudiziari volti all'esatto inquadramento cui il datore di lavoro avrebbe avuto diritto alla stregua dei criteri normativi all'epoca vigenti, posto che gli effetti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale non possono non risalire al momento nel quale risulta collocata, temporalmente, la fattispecie concreta che ne forma oggetto, né può risolversi in pregiudizio del datore di lavoro il tempo del procedimento (amministrativo o giurisdizionale) o, ancor prima, il tempo occorrente per l'adozione del provvedimento di inquadramento da parte dell'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)