Sez. L, Sentenza n. 9826 del 10/10/1997 (Rv. 508689 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Criteri di classificazione dei datori di lavoro ex art. 49 legge n. 88 del 1898 - Precedenti inquadramenti - Ultrattività - Rilevanza ai fini della conservazione dell'inquadramento nel settore industriale di una casa di cura - Contrastante provvedimento dell'I.N.P.S. - Disapplicazione in giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dall'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88 non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima dell'entrata in vigore della legge predetta, per le quali opera la regola dell'ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente, dettato dalla seconda parte del terzo comma del citato art. 49, che non si riferisce alle sole attività plurime di cui alla prima parte del comma. Pertanto l'impresa esercente una casa di cura già in attività al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa va qualificata ai fini previdenziali come impresa industriale in base alla classificazione di cui all'art. 2195 cod. civ., e ciò fino alla data 31 dicembre 1996, in cui è entrato in vigore il disposto di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma duecentotrentaquattresimo, e art. 2, comma duecentoquindicesimo Nè spiega effetto ostativo al relativo accertamento giudiziale la definitività del provvedimento amministrativo di classificazione della stessa impresa nell'ambito del settore terziario, adottato dall'I.N.P.S. a seguito della legge n. 88 del 1989, che è disapplicabile da parte del giudice ordinario in caso di sua riscontrata erroneità. (Nella specie l'I.N.P.S. aveva comunicato all'impresa che la stessa non poteva più usufruire degli sgravi contributivi in quanto trasferita dal settore industria a quello terziario a norma della legge n. 88 del 1989; avendo l'impresa chiesto l'accertamento in giudizio del suo carattere industriale ai fini degli sgravi, con diritto alla conservazione dell'inquadramento nel settore terziario ai fini previdenziali, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha, affermato, recependo la linea difensiva dell'I.N.P.S., l'ultrattività dell'inquadramento dell'impresa quale industriale ai fini previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)