Sez. L, Sentenza n. 456 del 18/01/1983 (Rv. 425246 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA COLLETTIVA E QUELLA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - CRITERIO DELLO ASSORBIMENTO - OPERATIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA COLLETTIVA E QUELLA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - CRITERIO DELLO ASSORBIMENTO - OPERATIVITÀ.*
A norma dell'art. 2077 cod. civ. nel contrasto fra la disciplina collettiva e quella risultante dal contratto individuale di lavoro, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento e cioè dell'individuazione del trattamento globalmente più favorevole al lavoratore e non già in base al cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari, per cui il raffronto, al fine di tale individuazione, va svolto non tra le singole clausole contrapposte, ma tra i complessivi trattamenti desumibili dalle due discipline in contrasto, in ordine al medesimo istituto con applicazione integrale soltanto di quella risultante appunto come più favorevole, salva l'eventualità che il cumulo di compensi speciali previsti dal contratto individuale con il più favorevole trattamento globale collettivo sia specificamente disposta dallo stesso contratto collettivo, ovvero consensualmente attribuito quale compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del lavoratore. (V 3579/81, mass n 414190; (V 3253/80, mass n 407045; (V 4855/78, mass n 394553).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)