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Sez. 5, Sentenza n. 7682 del 16/05/2003 (Rv. 563200 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Misura - Disciplina ex art. 11, comma terzo, della legge n. 448 del 1998 - Contrasto con la normativa comunitaria - Sussistenza - Conseguente disapplicazione - Disciplina ex art. 1 della legge n. 29 del 1961 e succ. mod. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563200-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, il tasso degli interessi sulle somme dovute in restituzione non va calcolato nella misura del 2, 50 per cento, stabilita dall'art. 11, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che richiama il tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge), bensì nella misura, più favorevole per il contribuente, prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (e successive modificazioni), che detta la disciplina generale in tema di riscossione di tasse ed imposte indirette sugli affari; il citato art. 11, comma terzo, della legge n. 448 del 1998 si pone, infatti, in contrasto con la normativa comunitaria (e va pertanto disapplicato), atteso che questa - come interpretata dalla Corte di giustizia - vieta, nel caso di indebito tributario derivante, come nella specie, da norme comunitarie, modalità di calcolo degli interessi meno favorevoli per il contribuente rispetto all'ipotesi di indebito derivante da norme interne.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)