Sez. 1, Sentenza n. 9017 del 08/01/2003 Cc. (dep. 25/02/2003) Rv. 223979 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Patteggiamento in appello tradottosi in riforma della prima decisione solo "quoad poenam" - Giudice dell'esecuzione competente - Individuazione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Nel caso di sentenza emessa a seguito di cd. "patteggiamento della pena in appello" che abbia condotto a una riforma di quella di primo grado esclusivamente "quoad poenam", giudice competente a decidere gli incidenti di esecuzione proposti nei confronti della sentenza di appello è quello di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)