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Sez. 1, Sentenza n. 5473 del 23/01/2003 Cc. (dep. 05/02/2003) Rv. 223594 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Patteggiamento in appello - Identificazione del giudice dell'esecuzione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223594-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione e, conseguentemente, del pubblico ministero competente ad eseguire la condanna, si deve avere riguardo alla regola stabilita dall'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di cd. "patteggiamento della pena in appello", in cui la competenza "in executivis" si radica in capo al giudice di primo grado quando la decisione sia stata riformata in appello soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, mentre spetta a quello di appello in ogni altro caso. (Fattispecie nella quale si è ritenuta la competenza del giudice di primo grado, la cui sentenza era stata modificata in appello a seguito di patteggiamento della pena solo in ordine alla misura di quest'ultima)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)