Sez. L, Sentenza n. 15925 del 07/07/2009 (Rv. 609247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamento illegittimo - Azione giudiziale di annullamento - Estinzione del giudizio - Successiva nuova proposizione dell'azione - Prescrizione - Decorrenza - Dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio estinto - Necessità - Tardiva notifica del ricorso in riassunzione del processo estinto - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnativa di licenziamento illegittimo, intervenuta l'estinzione di un primo giudizio di annullamento, la successiva azione deve essere proposta entro il termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442 cod. civ. decorrente dall'atto interruttivo, ad effetto istantaneo, costituito, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., in relazione all'art. 2943 cod. civ., dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio estinto, senza che, a tal fine, assuma rilievo interruttivo la notifica tardiva del ricorso in riassunzione del precedente processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)