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Sez. 3, Sentenza n. 9337 del 17/05/2004 (Rv. 572914 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Effetti e durata - Protrazione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - Portata - Sentenza su questioni processuali - Inclusione - Limiti - Estinzione del processo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572914-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ. - secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - è applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, ma trova però deroga nel caso di estinzione del processo. Pertanto in caso mancata tempestiva riassunzione della causa a seguito di declinatoria di competenza territoriale e conseguente estinzione del processo si applica il disposto dell'art. 2945 cod.civ. terzo comma, in forza del quale rimane fermo l'effetto interruttivo della notificazione dell'atto di citazione, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)