Sez. 3, Sentenza n. 16566 del 25/11/2002 (Rv. 558680 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Nei confronti di soggetto diverso dal debitore risultante dal titolo - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
In materia di esecuzione forzata di obblighi di fare (nella specie: di consegna), le manifestazioni della coazione processuale, che generalmente si svolgono contro il debitore, possono essere rivolte in maniera assorbente contro l'estraneo al titolo, in base alla sola relazione esteriore ed accidentale in cui quest'ultimo si trovi con il bene che deve essere salvaguardato, quante volte ciò serva ad assicurare al creditore le utilità che egli ha diritto di conseguire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)