Sez. 5, Sentenza n. 660 del 13/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 258423 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Procurata interruzione colposa della gravidanza - Colpa lieve ai sensi dell'art. 3 legge 8 novembre 2012 n. 189 - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.
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In tema di reato di procurata interruzione colposa della gravidanza, la colpa lieve presuppone che la condotta sia conforme "a buone pratiche" in relazione alle concrete circostanze della vicenda. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità della colpa lieve nella condotta di un primario che aveva rinviato un parto cesareo già programmato come urgente, omettendo, tra l'altro, di proseguire il monitoraggio nonostante fossero stati rilevati sintomi di tachicardia fetale).
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1978 num. 194 art. 17 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)