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Sez. 4, Sentenza n. 16237 del 29/01/2013 Ud. (dep. 09/04/2013) Rv. 255105 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 - Depenalizzazione parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen. - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255105-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità medica, l'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 esclude la rilevanza della colpa lieve a quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la norma ha dato luogo ad una "abolitio criminis" parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l'area del penalmente rilevante individuata da questi ultimi ed avendo ritagliato implicitamente due sottofattispecie, una che conserva natura penale e l'altra divenuta penalmente irrilevante).

Riferimenti normativi: Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)