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Sez. 2, Sentenza n. 5629 del 07/11/1984 (Rv. 437304 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RIASSUNZIONE - PROSECUZIONE - TERMINI - DECORRENZA - CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - NECESSITÀ - CONOSCENZA EFFETTIVA DEL MEDESIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437304-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RIASSUNZIONE - PROSECUZIONE - TERMINI - DECORRENZA - CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - NECESSITÀ - CONOSCENZA EFFETTIVA DEL MEDESIMO - IRRILEVANZA.*

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ. (sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 15 dicembre 1967) il termine per la riassunzione e la prosecuzione del giudizio, in caso di morte del procuratore costituito, decorre dalla data in cui una delle parti, sia essa quella privata del procuratore o la controparte, riceve legale conoscenza dell'evento interruttivo, mediante dichiarazione o notificazione (la quale, nei confronti della parte rimasta priva del procuratore, non può che essere personale) dell'evento medesimo, essendo esclusa l'equiparabilità a tale conoscenza legale (intesa nel senso della dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento) della conoscenza effettiva che dell'evento una delle parti abbia avuto aliunde, come la conoscenza che il sindaco - quale ufficiale dello stato civile - abbia avuto della morte del patrono del comune, parte in causa del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)