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Sez. 2, Sentenza n. 3227 del 06/07/1989 (Rv. 463308 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - RIASSUNZIONE - TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA - DECORRENZA - SENTENZA N. 139 DEL 1967 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463308-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - RIASSUNZIONE - TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA - DECORRENZA - SENTENZA N. 139 DEL 1967 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - ESTREMI.*

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ. (sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 15 dicembre 1967), il termine semestrale di decadenza per la riassunzione del processo interrotto per morte del procuratore costituito decorre dalla data in cui la parte rimasta senza procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima ovvero da comunicazione, notificazione o certificazione del fatto interruttivo, alla stessa eseguita. La detta conoscenza legale non può derivare dalla dichiarazione dell'evento interruttivo resa in udienza dal procuratore della parte avversa in assenza della parte rimasta senza procuratore, dovendosi escludere che la Forma dell'atto nel caso considerato possa essere diversa dai suddetti mezzi di conoscenza legale, né potendo operare la presunzione di conoscenza di cui allo art. 176 cod. proc. civ., con una conseguente, sia pur limitata, prosecuzione del processo, in contrasto con la sua automatica interruzione, prevista dall'art. 301 cod. proc. civ. a tutela del diritto di difesa della parte rimasta priva di difensore. (V 3483/88, mass n 458829; (V 4618/85, mass n 442079; (V 5629/84, mass n 437304; (Conf 6618/83, mass n 431342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)