diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 26830 del 08/03/2001 Cc. (dep. 02/07/2001) Rv. 219899 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Elemento oggettivo - Danneggiamento parziale dei beni oggetto dei fatti di devastazione - Irrilevanza - Fatti lesivi anche dell'ordine pubblico - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219899-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI

Il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)