Sez. 5, Sentenza n. 51709 del 06/10/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 262118 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI | Documento, apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore, redatto con l'apporto materiale di altro soggetto - Falsità materiale - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI
Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 cod. pen.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal "de cuius" e, quindi, non può essere considerato olografo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)