Sez. 5, Sentenza n. 5087 del 28/06/2005 Ud. (dep. 09/02/2006) Rv. 233628 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI | Documento, apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore, redatto con l'apporto materiale di altro soggetto - Falsità materiale - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI
Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 cod. pen.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano) in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal "de cuius" e, quindi, non è olografo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)