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Sez. 2, Sentenza n. 15195 del 09/06/2008 (Rv. 603581 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Erronea supposizione della sussistenza di una causa di giustificazione - Idoneità ad escludere la responsabilità - Ammissibilità - Fondamento - Onere dell'opponente di provare l'esimente effettiva o putativa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603581-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'invocato stato di necessità, effettivo o putativo, per avere l'interessato dedotto l'assoluta necessità di recarsi in ospedale per eseguire degli accertamenti clinici, in quanto non era stata provata la necessità di salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l'unico mezzo della commissione dell'illecito).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)