Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 12/05/1999 (Rv. 526246 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - REVISIONE DEI VEICOLI | Circolazione di veicolo che non ha superato la revisione periodica - Responsabilità per violazione amministrativa - Circolazione attuata per trasporto di persone in stato di pericolo putativo - Esimente derivante da stato di necessità - Configurabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - REVISIONE DEI VEICOLI
L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod.pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. Pertanto, con riguardo alla infrazione consistente nella circolazione di veicolo che non abbia superato la revisione periodica, la suddetta esimente può essere invocata ove detto veicolo sia stato usato per il trasporto di persone che si trovino in uno stato di pericolo fisico, anche putativo, purché si sia in presenza di circostanze concrete (nella specie, una caduta accidentale della proprietaria del veicolo, che aveva indotto la conducente, nuora della prima, ad accompagnarla d'urgenza presso un ambulatorio medico, nel convincimento, pur erroneo, della sussistenza di un effettivo pericolo imminente).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)