Sez. 1, Sentenza n. 13333 del 17/12/1992 (Rv. 480039 - 01)
Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria | Imposta di fabbricazione - Evasione - Credito per la imposta evasa - Prescrizione - Interruzione per la costituzione di parte civile nel processo penale per l'evasione della imposta - Estensione ai coeredi del coimputato deceduto nel corso del processo penale, convenuti per il pagamento della imposta evasa - Ammissibilità - Limiti.
Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria
Nel caso in cui durante il processo penale per evasione all'imposta di fabbricazione sia deceduto uno degli imputati, l'accertamento della sua corresponsabilità, e così della sua solidarietà per il debito tributario, può essere compiuto nel successivo giudizio civile instaurato contro gli eredi del defunto per il pagamento dell'imposta evasa, con la conseguenza a norma dell'art. 1310 cod. civ. che la interruzione, a seguito della costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nel pregresso processo penale, della prescrizione del credito per la imposta evasa dall' imputato deceduto si estende anche ai suoi eredi convenuti nel giudizio civile, atteso che con la morte di un debitore in solido il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi (di questi), e gli altri condebitori, unicamente restando limitata, nei riguardi dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con i debitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)