Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 03/05/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 205824 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Delimitazione dell'applicazione - Individuazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
La delimitazione dell'applicazione del sequestro preventivo, perché non si risolva in un'indiscriminata ed esasperata compressione dei diritti individuali di proprietà e di libera iniziativa economica privata, in un necessario bilanciamento di interessi, avuta comunque presente, in una gerarchia dei valori costituzionali, la natura di diritti "condizionati" di quelli su indicati, si risolve nelle sue peculiarità e quindi nel pericolo che la libera disponibilità della cosa costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o dell'agevolazione della commissione di altri, giacché l'ambito oggettivo, in senso quantitativo e qualitativo, della misura cautelare reale in parole viene calibrato sulla necessità di inibire attività illecite attraverso un vincolo di indisponibilità su cose, direttamente o in via indiretta, implicate dall'agire vietato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)