Sez. 1, Sentenza n. 259 del 14/01/1998 (Rv. 511531 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Area edificabile - Nozione - Area destinata a verde pubblico dal P.R.G. - Edificabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di indennità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la disposizione del terzo comma dell'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, nel prevedere che, ai fini della valutazione delle edificabilità delle aree, si debba tener conto delle "loro possibilità legali ed effettive di edificazione", introduce il precetto secondo il quale non è legittimamente classificabile come "edificabile" un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione (nella specie, il piano regolatore generale di Napoli) assoggettino a vincolo di inedificabilità (in quanto destinata a verde pubblico), precludendone, così, le possibilità legali di edificazione. L'interpretazione della norma in parole, difatti, non può prescindere dalla considerazione che il legislatore abbia inteso porre in rapporto di cumulatività, e non di mera alternatività, i requisiti in essa indicati (possibilità legali di edificazione e possibilità effettive di utilizzazione), senza che, "e contrariis" possa assumere rilievo, sul piano ermeneutico, il contenuto della circolare n. 271 del 18 ottobre 1995 emanata dal ministero delle finanze (affermativa, invece, dell'alternatività dei requisiti ricordati), attesa la specificità e peculiarità della materia (trattamento urbanistico di beni demaniali e patrimoniali indisponibili) in essa disciplinata.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)