Sez. 2, Sentenza n. 2822 del 22/04/1986 (Rv. 445859 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
L'art. 720 cod. civ., che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale dell'art. 718 cod. civ., che attribuisce a ciascun coerede il diritto ai beni in natura secondo le norme stabilite negli art. 726 e 727 cod. civ. e, pertanto, la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti e cioè la irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile ovvero la sua realizzabilità a condizione di notevole deprezzamento o senza la possibilità di formare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da pesi, servitù o limitazioni eccessive. (V 3717/85, mass n 441293; (V 6476/81, mass n 417306; (Conf 4105/81, mass n 414752; (Conf 3072/80, mass n 406831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)