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Sez. 1, Sentenza n. 8870 del 08/09/1998 (Rv. 518662 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Morte del procuratore costituito - Interruzione ipso iure del processo - Prosecuzione nondimeno del processo - Conseguenze - Nullità degli atti successivi - Impugnazione - Giudice appello - Remissione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518662-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In applicazione, da un lato, del principio di conversione della cause di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.), e, dall'altro, di quello di tassatività delle ipotesi di remissione al primo giudice (di cui all'art. 354 cod. proc. civ.), il giudice di appello, che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione " ipso iure" del processo in dipendenza della morte del procuratore costituito, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)