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Sez. U, Ordinanza n. 611 del 13/07/1993 (Rv. 483113 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato | Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di merito - Denunciabilità alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483113-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato

Con riguardo a pronuncia del Consiglio di Stato, un eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera di merito è configurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nell'ambito dei limiti richiesti dal riscontro della legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità dell'atto, ovvero quando la finale decisione, pur nel formale rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)